Riflessioni ed interrogativi sugli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021


Dal 22 giugno tutti gli Avvocati italiani si stanno interrogando sulla portata della Sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 2021 n. 128, pubblicata in pari data, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 13 XIV comma del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 26/02/2021. Ora, se da un lato appare opportuno dare un’interpretazione prudenziale agli effetti della pronuncia, dall’altro, non si comprendono le varie interpretazioni date da molti Giudici italiani, che con una malcelata sicurezza esigono di procedere con il deposito dei ricorsi in riassunzione entro la data del 30 giugno 2021, per tutte le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale. Premetto che, personalmente ho scelto, come la totalità dei Colleghi che conosco, di percorrere la via maggiormente prudenziale, pertanto, da giorni, io e i miei laboriosissimi Collaboratori, stiamo procedendo a riassumere “come se non ci fosse un domani”.
Ciò detto, comunque, quello che non riesco a spiegarmi è non solo come si possa legiferare in maniera così cieca, senza pensare agli effetti di una normativa che interessa decine di migliaia di procedimenti ma, anche come si possa dare, da parte di alcuni Tribunali, una lettura estremamente restrittiva delle disposizioni normative in materia alla luce della pronuncia costituzionale in commento, senza neanche sollevare dubbi interpretativi o spunti di riflessione.
La prima domanda che farei ai Giudici delle esecuzioni è “chi da loro tutta questa sicurezza circa l’efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale, dalla quale fanno discendere la doverosità di procedere in riassunzione entro la fine del mese di giugno 2021, ovvero, entro 6 mesi dal 1 gennaio 2021, primo giorno da cui, avendo perso di efficacia la proroga dell’art. 54-ter del D.L 17/03/2020 n. 18 e successive modifiche, ovvero, l’art. 13 XIV comma del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 26/02/2021, ritengono inizi a decorrere il termine di 6 mesi di cui all’art. 627 c.p.c.?”.
La seconda domanda che farei è “perché ritengono pacificamente applicabile il termine di 6 mesi previsto dall’art. 627 c.p.c. e non il termine di 3 mesi previsto dall’art. 297 c.p.c.?”
Ulteriore quesito lo focalizzerei sulle ragioni per cui, alcuni Tribunali, primo tra tutti quello capitolino, ritengono necessario il deposito di ricorsi in riassunzione qualora non vi sia già la fissazione di una futura udienza di comparizione.
Innanzitutto, voglio precisare che, non ritengo del tutto illogiche le conclusioni fatte proprie dalle varie realtà territoriali, mi chiedo solamente perché si pronuncino con tale certezza e perentorietà senza sollevare interrogativi, come al contrario hanno fatto molti altri loro colleghi, vedi ad esempio il Tribunale d Civitavecchia, che dopo aver espresso un suo parere ed aver riportato quello di Emeriti Giudici della Suprema Corte di Cassazione, ha poi optato per consigliare di procedere in via prudenziale con il deposito dei ricorsi in riassunzione entro il medesimo termine del 30 giugno.
La mia riflessione, ribadisco, non si conclude con il negare l’opportunità di procedere prudenzialmente al deposito degli atti di impulso suddetti, bensì, al porre accento sulle certezze che alcuni fanno proprie che, a mio modesto parere, al contrario, hanno molti punti che sarebbe interessante affrontare in maniera maggiormente critica e costruttiva, soprattutto in ottica futura, così che si possa scongiurare quello che sta accadendo in questi giorni, in cui il mio studio e quello di moltissimi altri Colleghi, sono fermi nelle attività ordinarie per procedere alla redazione e deposito dei ricorsi in commento.
Ciò premesso, quanto alla prima questione, aprendo la Carta Costituzionale, all’art. 136 leggiamo come al primo comma sia stabilito che le pronunce di illegittimità comportino la perdita di efficacia della norma attenzionata, solo dal giorno successivo la pubblicazione. Ciò detto, quindi, l’interpretazione letterale della disposizione, comporterebbe che, la proroga di cui all’art. 13 XIV comma del D.L. 183 del 31/12/2020, avrebbe perso di efficacia dal 23/06/2021, con conseguente dies a quo per il calcolo del termine di riassunzione, proprio da tale data. Certo, anche uno studente al secondo anno di giurisprudenza sa che le norme sono soggette a varie tipologie interpretative ma, di certo, quella letterale, quando la disposizione risulta essere particolarmente chiara, è di sicuramente il punto di partenza. Autorevole Dottrina riconosce un effetto retroattivo della pronuncia esclusivamente per giudizio in cui è stata sollevata la questione di legittimità, limitando l’efficacia erga omnes dal giorno successivo la pubblicazione. Tale impostazione è anche ben illustrata sul sito ufficiale della Corte, ove per l’appunto, viene esclusa una efficacia ex tunc generalizzata, se non in ambito penale, ricollegandosi, presumo, al noto principio del favor rei.
Quanto alla seconda questione di cui sopra, confermo il mio scetticismo pertinente la sicurezza dichiarata dai più, circa l’applicabilità dell’art. 627 c.p.c., che prevede 6 mesi per il termine della riassunzione della procedura esecutiva. Chi sostiene che le procedure sospese in forza dell’ormai celeberrimo art. 54-ter, andrebbero riassunte nel termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c., giustifica la propria convinzione riconoscendo carattere generale alla disposizione medesima. I miei dubbi sulla conclusone cui erano giunti alcuni Tribunali, era dovuta al fatto per cui nessuno apparentemente faceva menzione della possibile applicabilità del minor termine di 3 mesi, codificato all’art. 297 c.p.c.. Rianalizzando le varie disposizioni codicistiche sull’argomento, mi sono convinto sempre di più della possibile necessarietà di procedere con il deposito dei ricorsi in riassunzione nel minore termine trimestrale. La mia convinzione si è consolidata soprattutto dopo la lettura della recentissima sentenza della III Sezione civile della Corte di Cassazione, che il 12 maggio 2021 con la pronuncia n. 12685, sembrerebbe aver affermato il principio contrario. Nello specifico, la Suprema Corte sembrerebbe aver affermato che, l’art. 627 c.p.c. così come ad esempio anche l’art. 624.bis II comma c.p.c., si porrebbero come leggi speciali applicabili ai soli casi in esse codificati, mentre per tutte le altre casistiche, il termine per la riassunzione della procedura esecutiva sarebbe quello trimestrale di cui all’art. 297 c.p.c., in quanto, norma di carattere generale.
La mia ultima perplessità poi, è relativa alle “direttive” che alcuni Tribunali hanno dato sulle modalità di riassunzione. Ad esempio, il Tribunale di Roma, ma non è il solo, ha chiarito che per le procedure esecutive immobiliari romane, qualora non fosse stata fissata una futura udienza, si sarebbe dovuto procedere con la riassunzione (da parte del soggetto più diligente e nel termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c.) e per tutte le altre che, invece, avevano già un’udienza futura fissata o addirittura programmati gli esperimenti di vendita, non sarebbe stato necessario procedere con i relativi ricorsi di impulso. Orbene, anche in questo caso, non sono riuscito a rinvenire disposizioni normative che possano giustificare tale differenziazione. O la procedura è sospesa e allora va riassunta (e di certo, non d’Ufficio) o la procedura non è sospesa e allora avrebbero potuto riassumerle tutte d’Ufficio, senza costringere tutti gli Avvocati italiani a passare gli ultimi giorni di giugno a redigere e depositare migliaia e migliaia di ricorsi.
In conclusione comunque, va evidenziato che a prescindere da quanto disposto o “suggerito” dai vari Tribunali, il problema rimarrà sempre per noi Legali che, dovremo, in futuro, fare i conti con le sicure opposizioni che si moltiplicheranno, ed a nulla varrà quanto previsto dai singoli Giudici se non rispondente alla corretta interpretazione di tutte le disposizioni interessate dalla vicenda. Inutile anche confidare nell’intervento risolutorio del Legislatore che, spesso non fa altro che complicare maggiormente le cose. Quindi, come sempre, rimaniamo solo noi, con la nostra testa e l’aiuto dei Colleghi, unici con cui da sempre, con piacere, mi confronto e spesso riusciamo a districarci in questo mare di incertezza.
Termino qui questa mia riflessione e (ri)vado a riassumere…..
Avv. Francesco Curti

L’ANNOTAMENTO DELL’IPOTECA – CASS. 26/02/2021 N. 5508

La Sezione III della Cassazione è tornata, finalmente, ad esprimersi sulla natura dell’annotamento dell’ipoteca in ambito di cessione del credito.

Con la Pronuncia n. 5508 del 26 Febbraio 2021, la Suprema Corte ha riconosciuto la funzione di mera pubblicità notizia dell’annotamento, disattendendo l’orientamento che attribuiva alla medesima una funzione costitutiva della garanzia reale posta a tutela del credito ceduto, precisando che “trattandosi di mera pubblicità notizia che sarebbe potuta avvenire anche dopo il decreto di trasferimento e anche successivamente alla sua trascrizione, la circostanza che la stessa, a ben vedere, non sia più possibile per l’effetto purgativo, conseguente al decreto traslativo pronunciato, non può ostare alla collocazione in prelazione del credito la cui cessione sia stata idoneamente palesata al giudice dell’esecuzione in tempo utile alla sua valutazione distributiva, e pertanto anche ai creditori concorrenti e all’esecutato”.

Nello specifico, gli Ermellini hanno ribadito come, in tema di negozi dispositivi dell’ipoteca, l’annotazione nei registri immobiliari del trasferimento abbia carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario meramente dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, con l’effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito, che -come sempre rimarcato anche in dottrina- opera in ragione del negozio, ma, altresì, nella prelazione annessa al diritto reale di garanzia, motivo per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo (art. 2843, secondo comma, cod. civ.). Ciò nonostante la Corte ha altresì rilevato come in sede di distribuzione, la disposizione dell’art. 2916 c.c. vada coordinata con quanto previsto dall’art. 2843 c.c., in modo da distinguere tra disciplina generale della circolazione del diritto reale di garanzia, cui accede la prelazione, e collocazione poziore del cessionario del credito assistito da ipoteca opponibile alla procedura perché anteriore al pignoramento, nella distribuzione del conseguente ricavato.

Nella pronuncia in esame viene rilevato che l’ipoteca già presente e iscritta, non aggrava la posizione, in questa prospettiva cristallizzata, degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia o meno il cedente così come il surrogante. Orbene, dunque, se è il pregiudizio dei creditori che giustifica l’inefficacia di atti successivi, quale minimo comune denominatore teleologico sotteso anche agli artt. 2913, 2914 e 2915, cod. civ., laddove lo stesso manchi, quell’inefficacia non ha ragion d’essere, e infatti non trova nell’”acquis” codicistico specifici riferimenti che la giustifichino esplicitamente. Nello specifico, viene osservato come non sia ipotizzabile la collocazione in chirografo, in sede distributiva, di un credito assistito da un’ipoteca opponibile alla procedura esecutiva, solo perché ceduto, dopo il pignoramento, senz’annotazione.

La solizione fatta propria dalla III Sezione della Corte di Cassazione, come è evidente, se venisse fatta seguita dai Tribunali nazionali, potrà aprire scenari interessanti in tutti quei casi in cui l’annotamento non sconti la tassazione fissa, con la conseguenza del possibile risparmio del 2% sul montante ipotecario che potrebbe rendere maggiormente convenienti le varie operazioni acquisitive.

La lettura del testo integrale offre comunque molteplici ed ulteriori spunti di riflessione sull’argomento, che meritano di essere approfonditi attentamente.

Sarà ora interessante monitorare nel concreto quale risposta daranno gli operatori del settore e come verrà recepito il principio chiaro ed univoco degli Ermellini della III Sezione, in attesa, verosimilmente di una futura pronuncia a Sezioni Unite

 Scarica il testo della Sentenza Cass. 26/02/2021 N. 5508 

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